Salute e Sicurezza sul Lavoro - 81/08 - Progettazione


COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - CSP

Figura che troviamo nei cantieri dove è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea. Il CSP deve coordinare anche le misure preventive e protettive in dotazione all’opera, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire lavori successivi sull’opera stessa.
Egli avrà il compito di essere il primo riferimento del committente, o del responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera ed essere la figura che deve vigilare sulle ‘misure generali di tutela’: al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. Inoltre i costi della sicurezza debbono essere inseriti nel PSC, a cura del CSP; infine, nel caso di lavori pubblici, tali costi debbono essere indicati nel quadro economico, al fine di non essere assoggettati a ribasso d’asta. La definizione dei costi della sicurezza assume, pertanto, valore contrattuale.

PSC: Piano di sicurezza e coordinamento, previsto dalla lettera a dell’art. 91 D.Lgs. n. 81/2008.
E’ costituito da una relazione tecnica e dalle prescrizioni operative correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

Il Fascicolo tecnico per gli interventi di manutenzione deve essere obbligatoriamente predisposto, ed é necessario, per l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari alla conservazione dell’opera e consegnato al committente al completamento della stessa: costituisce un “manuale di istruzioni” del fabbricato e/o del manufatto

Obbligo di coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1, ovvero di definire accuratamente la scansione temporale, il cronoprogramma dei lavori.

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CSE

Viene nominato qualora si sia in presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, e qualora sopravvengano nuove imprese affidatarie”. La nomina del CSE è “un obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori. Il ruolo del CSE è un ruolo assolutamente operativo, che prende forma e sostanza al momento dell’avvio delle opere. È un professionista esecutivo quindi, che segue passo dopo passo il corretto andamento dei lavori; ha sostanzialmente compiti di continua vigilanza e controllo nel cantiere. Deve osservare il cantiere, assicurarne la correttezza e la sicurezza, segnalare inadempienze al committente, o al responsabile dei lavori, e se questi non ascoltassero le sue indicazioni, segnalare le inadempienze e le irregolarità totali alle ASL territoriali e alla Direzione Provinciale del lavoro.

Verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo

Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro

Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate