Gli obblighi per la SICUREZZA SUL LAVORO, stabiliti dal D.Lgs 81/2008 e di seguito offerti, si rivolgono alle imprese che impieghino almeno un lavoratore.
A tal proposito si ricorda che:
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito é equiparato:
– il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
– l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile;
– il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
– l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
– i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
– il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;