Salute e Sicurezza sul Lavoro - 81/08 - Progettazione


DIRETTORE DEI LAVORI

DIRETTORE DEI LAVORI

L’art. 101 del Codice al comma 3 stabilisce espressamente che il direttore dei lavori ha la responsabilità del controllo tecnico, amministrativo e contabile dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Il direttore dei lavori inoltre ha la responsabilità del coordinamento tra le varie figure e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori.

RUOLO DEL DIRETTORE LAVORI IN FASE PRELIMINARE

L’avvio della procedura di scelta del contraente presuppone che il Direttore dei Lavori fornisca al RUP l’attestazione sullo stato dei luoghi in merito a: accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto; realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori

L’attestazione viene rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell’incarico di Direttore dei Lavori, ancora prima di aver avuto inizio, non sia potuto giungere a conclusione per cause impreviste.

Il Direttore dei Lavori, a seguito dell’autorizzazione del RUP, provvede alla consegna dei lavori nel termine e con le modalità indicate dalla stazione appaltante nel capitolato speciale.
Qualora dovessero esservi ritardi nella consegna dei lavori, ferme restando le responsabilità amministrativo-contabili, in caso di affidamento a soggetto interno alla PA, la stazione appaltante valuta il ritardo ai fini della perfomance; in caso di affidamento dell’incarico a soggetto esterno, all’atto del conferimento devono essere opportunamente disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.

Il Direttore dei Lavori deve comunicare all’appaltatore, con congruo preavviso, giorno e luogo in cui deve presentarsi, munito di personale idoneo, attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante può risolvere il contratto e incamerare la cauzione. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e l’impresa affidataria sottoscrivono il verbale di consegna dei lavori, che viene trasmesso al RUP. A partire da tale data decorre il termine per il compimento dei lavori.
Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.
Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l’impresa affidata.

RUOLO DEL DIRETTORE LAVORI IN FASE ESECUTIVA

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità relativa all’accettazione dei materiali.

I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l’accettazione del direttore dei lavori. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera.

Il direttore dei lavori deve verificare che materiali e componenti rispondano a tutte le prescrizioni previste.

I materiali e i componenti possono essere in qualsiasi momento rifiutati dal direttore dei lavori se deperiti dopo la loro introduzione in cantiere o se non risultati conformi per qualsiasi causa alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto.

L’impresa affidataria ha l’obbligo di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese, fermo restando che il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.

Deve verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’impresa affidataria e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, nonché di quella necessaria in relazione all’adempimento degli obblighi di cui all’ 30, comma 3, del Codice appalti.
Deve effettuare accessi diretti sul luogo dell’esecuzione, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti, su richiesta del soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente in relazione all’intervento.
Deve curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

In caso di variante in corso d’opera, il Direttore dei Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell’accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
Il Direttore dei Lavori propone al RUP apposita relazione ove indica le modifiche, le varianti dei contratti in corso di esecuzione, le perizie di variante.
Il Direttore dei Lavori, inoltre, sopporta le conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
In caso di variazioni al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest’ultimo fornisce all’impresa affidataria le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico della stessa.

Se durante la realizzazione dell’opera si verificano fatti o questioni tecniche che producono aggravi di spesa per l’impresa esecutrice, questa può iscrivere apposite riserve negli atti contabili.
Il Direttore dei Lavori comunica al RUP eventuali contestazioni dell’impresa affidataria su aspetti tecnici che possano influire sull’esecuzione dei lavori. Il RUP convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia.
All’esito, il RUP comunica la decisione assunta all’impresa affidataria, la quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
In tal caso, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l’impresa un processo verbale delle circostanze contestate.
In assenza dell’impresa, il Direttore dei Lavori redige il verbale alla presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del verbale è comunicata all’impresa affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Nei casi di cui all’art. 107 del Codice, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale da inviare al RUP entro 5 giorni dalla data della sua redazione.
Esso deve contenere: ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori; stato di avanzamento dei lavori; opere la cui esecuzione rimane interrotta; cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri; consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e fornisce le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
Il Direttore dei Lavori è responsabile di un’eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non contemplate dall’art. 107 del Codice.

Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive: i fatti e le circostanze; le presumibili cause del sinistro; gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.
Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’impresa affidataria ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro 5 giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
Al fine di determinare l’eventuale risarcimento al quale può avere diritto l’impresa affidataria, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultima, accertando: lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore; la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore; l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori; l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.